Tirocinio extracurriculare 

Gli stage extracurriculari si collocano pertanto al di fuori del sistema scolastico – universitario e vengono realizzate nel rispetto:

  1. della disciplina individuata dalle singole Regioni e Province autonome (secondo il rinvio operato dalla “Riforma Fornero” L. n. 92/2012)
  2. nonché delle Linee guida definite dalla Conferenza permanente Stato – Regioni con accordo del 25 maggio 2017 (ovvero in base al documento del 24 gennaio 2013 per le realtà territoriali che non le hanno ancora recepite).

Le aziende possono ospitare tirocinanti purché siano in una delle seguenti condizioni:

  • disoccupati;
  • beneficiari di strumenti di sostegno al reddito;
  • lavoratori a rischio di disoccupazione;
  • lavoratori in cerca di nuova occupazione;
  • disabili (in base alla Legge n. 68/1999) e persone svantaggiate, tali si intendono ad esempio i soggetti individuati dalla Legge n. 381/1991, i richiedenti protezionale internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali oltre ai soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari.

Le Aziende ospitanti devono:

  • Essere in regola con le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • Osservare la normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili;
  • Non aver fatto ricorso a licenziamenti nella stessa unità operativa e nei dodici mesi precedenti l’avvio del tirocinio;
  • Non avere in corso procedure di CIGS o CIGD per attività equivalenti a quelle del tirocinio e nella stessa unità operativa (a meno che l’accordo con le organizzazioni sindacali non preveda una deroga in tal senso);
  • Senza procedure concorsuali in corso (eccezion fatta per gli accordi sindacali che consentono comunque l’attivazione del tirocinio);
  • Non deve trattarsi di un professionista abilitato o qualificato per l’esercizio di professioni regolamentate, il quale fa ricorso al tirocinio per lo svolgimento di attività tipiche o riservate esclusivamente alla professione.

In merito ai licenziamenti, sono ostativi all’avvio di un tirocinio:

  • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
  • Licenziamenti collettivi;
  • e infine licenziamenti per superamento del periodo di comporto, mancato superamento del periodo di prova, per fine appalto o al termine del periodo di apprendistato.

Al contrario sono esclusi dal divieto:

  • Licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
  • Ipotesi previste da accordi sindacali.

Numero massimo tirocinanti

  • 1, se i dipendenti a tempo indeterminato o a termine (esclusi gli apprendisti) sono pari o inferiori a 5;
  • 2, se il numero di lavoratori è compreso tra 6 e 20;
  • 10% dei dipendenti (esclusi gli apprendisti), per le realtà con più di 20 lavoratori a tempo indeterminato o a termine.

Sono comunque esclusi dai limiti numerici i tirocini attivati con soggetti disabili e svantaggiati.

Durata del tirocinio extra curricolare

  • Da 2 a 6 mesi nella generalità dei casi;
  • Da 2 a 12 mesi per i soggetti disabili.

La retribuzione minima per il tirocinante è di € 450,00 al mese.

Il tirocinio non prevede costi contributivi.